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Miscellanea
Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma
Legge 16 dicembre 1947, n. 1663
- Aggiornato al
- 19 febbraio 1948
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946 Allo scopo di perfezionare e…
- Art. 2Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita'…
- Art. 3In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano…
- Art. 4Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le "cantines"…
- Art. 5In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i…
- Art. 6Il prezzo massimo per la pensione completa non superera' cinquanta franchi al giorno ivi…
- Art. 7Ogni opportuna misura sara' presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro…
- Art. 8Le imprese carbonifere cureranno che i "reglementa d'ateliers" tradotti in italiano siano…
- Art. 9Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare…
- Art. 10I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari…
- Art. 11Le Autorita' belghe prenderanno tutte le misure necessarie perche' nessuna tassa di…
- Art. 12I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato…
- Art. 13Le Autorita' italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i…
- Art. 14Il Governo italiano e belga si impegnano a procedere nel piu' breve tempo possibile alla…
