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[1]I pagamenti anticipati per merci originarie dell'Unione e, rispettivamente, della Spagna, destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente, nell'Unione, saranno regolati secondo le disposizioni del presente Accordo.

[2]Per essere ammessi al trasferimento, sia nell'Unione che in Spagna, tali versamenti dovranno essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e, in quanto cio' sia richiesto, riferirsi ad una licenza di importazione rilasciata dalle autorita' competenti.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art8 · fonte del testo

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