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[1]I pagamenti originati dagli scambi di merci tra l'Unione e la Spagna, ad esclusione del transito, dovranno essere effettuati in conformita' alle disposizioni degli articoli seguenti.

[2]Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, di comune accordo, potranno applicare le predette disposizioni a pagamenti di altra natura da effettuarsi tra l'Unione e la Spagna.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art4 · fonte del testo

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