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[1]Qualora le rispettive importazioni non si effettuino secondo il rapporto previsto dagli Accordi in vigore, i due Governi prenderanno le opportune intese al fine di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire il rapporto predetto.

[2]A tale scopo ognuno dei due Governi potra' promuovere la convocazione della Commissione mista permanente italo-spagnola nel termine di un mese.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-13;1348~art3 · fonte del testo

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