Art. 2 (Approvazione)
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[1]La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - GUARNERI visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 21 giugno 1939 al 22 dicembre 2008
