Art. 2 (Accordo addizionale)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Allo stesso trattamento previsto all'articolo precedente per la voce ex 98 a) 2 e sotto l'osservanza delle stesse condizioni, saranno ammessi i crauti, compresi quelli di rape, originari e provenienti dal distretto di Stoccarda (Filtkerkraut).
Testo in vigore dal 21 giugno 1939 al 22 dicembre 2008
