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[1]E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 38,834 70 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 112 «Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati del terremoto nella Liguria (legge 31 maggio 1887 n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto del 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)» dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio per l'esercizio finanziario 1895-96.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 giugno 1897.
[4]UMBERTO.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 18 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
