Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la maggiore assegnazione di L. 440.67 inscritta al capitolo n. 67-bis: «Saldo delle spese d giustizia, relativa all'esercizio 1904-905 eccedenti i fondi residui del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio» per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra, per l' esercizio finanziario 1905-906.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[8]Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]A. Majorana.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 1 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
