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[1]E' approvata la maggiore assegnazione di L. 3.60, iscritta al capitolo n. 305ç: «Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 111 - Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a societa' ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901», per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 1 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
