[1]Finalita' sociali della proprieta'

[2]La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprieta'. Considera la proprieta' diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art6 · fonte del testo

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