[1]Politica di piano

[2]La Regione adotta, come metodo della propria azione, la politica di piano e delle riforme strutturali. La Regione assicura il preminente concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione, attuazione e verifica del programma e dei piani. La Regione cura la realizzazione del programma di sviluppo provvedendo, con legge regionale, alla attuazione dei piani relativi, al fine di: determinare l'assetto del territorio, assicurandone, nel rispetto delle caratteristiche naturali, la piena valorizzazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento; pianificare il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controllare, ai fini dell'utilita' pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica. La Regione inoltre, concorre a: realizzare la piena occupazione dei lavoratori, lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia regionale, tra cui preminenti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali, turistiche e della pesca; mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessita' dei familiari residenti; assicurare i servizi sociali per tutti i cittadini con particolare riguardo a quelli della casa, della salute, della sicurezza e assistenza sociale, dei trasporti e delle attrezzature per l'infanzia; attuare il diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria ospedaliera; potenziare le attivita' dei musei e delle biblioteche, le istituzioni di storia, di arte, di archeologia e speleologia, di teatro e delle tradizioni; adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'organicita' degli interventi pubblici nella Regione. La Regione, infine, riconosce nell'attivita' culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nel tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e esplicazione della persona umana, promuovendo la realizzazione di strutture e servizi idonei.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art9 · fonte del testo

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