La delega di funzioni amministrative e' disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate regola i conseguenti rapporti finanziari. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni stesse. La revoca della delega e' disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti dei singoli enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per la utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalita' di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art64 · fonte del testo

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