[1]Delega di funzioni amministrative

[2]La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici. La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza e' disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari. La delega puo' essere revocata con legge regionale, sentiti gli enti interessati. La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per il tempo determinato se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzione di leggi regionali e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, e' conferita con deliberazione del Consiglio regionale e, in ogni altro caso, con legge regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art63 · fonte del testo

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