La proposta di revoca del Presidente della Giunta e e della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determinazioni del Consiglio non prima dell'ottavo giorno successivo alla notifica e non, oltre il quindicesimo giorno dalla stessa data. Sulla proposta il Consiglio delibera con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art44 · fonte del testo

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