L'attivita' della Giunta e' collegiale. Spetta alla Giunta regionale:

  • a)predisporre il bilancio di previsione da presentare al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio non oltre quattro mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce;
  • b)adottare, oltre ai provvedimenti amministrativi di competenza, tutti quelli necessari per l'attuazione dei provvedimenti di massima adottati dal Consiglio;
  • c)predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;
  • d)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, indicati nel bilancio di previsione con il relativo stanziamento;
  • e)amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  • f)deliberare i contratti della Regione;
  • g)deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
  • h)deliberare sui ricorsi alla Corte costituzionale;
  • i)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;
  • l)esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate alla competenza del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art41 · fonte del testo

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