Gli organi e gli uffici della Regione debbono provvedere entro novanta giorni sulle istanze e sui ricorsi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza o del ricorso. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono intimare all'organo o ufficio inadempiente diffida a provvedere secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale. Se l'organo o l'ufficio non risponde alla diffida entro trenta giorni il silenzio e' parificato ad ogni effetto ad un provvedimento di rigetto della istanza o del ricorso.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art58 · fonte del testo

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