[1]Attivita' delle Commissioni

[2]Le Commissioni consiliari, tramite i loro Presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti o controllate notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza voto. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Giunta, dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresi', ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art29 · fonte del testo

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