La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, e' conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalita' di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale. L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui all'articolo 53. La delega e' conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge. La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegato agli enti locali; promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento. La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici degli enti locali; stabilisce le modalita' di utilizzazione; disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale, d'intesa con gli enti interessati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art55 · fonte del testo

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