Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art11 · fonte del testo

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