Art. 2
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[1]Il Ministro della Guerra e' incaricato dell'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Napoli addi' 15 maggio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[6]A. Petitti.
Testo in vigore dal 10 giugno 1862 al 16 dicembre 2009
