Art. 1
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[1]Avranno forza di legge i Reali Decreti 9 ottobre e 29 settembre annessi alla presente legge, portanti l'approvazione nel bilancio passivo della Guerra delle spese straordinarie:
[2]L. 75,000 per costruzione di una nuova caserma di fanteria in Nuoro, ripartibile per lire 40,000 sull'esercizio 1861, e per lire 35,000 su quello del 1862;
[3]L. 57,000 per opere dirette al proseguimento dell'ampliazione del quartiere della Maddalena in Casale, inscritte alla categoria 78 dell'esercizio 1861;
[4]L. 380,000 per costruzione di magazzini da polvere alla prova in Alessandria, ripartibili come segue: esercizio 1861 lire 95,000; 1862 lire 190,000; 1863 lire 95,000;
[5]L. 57,500 per costruzione di un magazzino da polvere a prova nella piazza di Casale, ripartibili per lire 29,000 sull'esercizio 1861 e per lire 28,500 su quello del 1862.
Testo in vigore dal 10 giugno 1862 al 16 dicembre 2009
