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[1]I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per Decreto del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Firenze addi' 25 maggio 1865.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
