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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
[2]1.° A cedere a Giambattista Pons are 03 di terreno nel territorio di Mentoulles, sotto il Circondario di Pinerolo, al prezzo di L. 90. 08 (lire novanta e centesimi otto), e a ricevere in permuta dal Pons are 5. 75 al prezzo di L. 54. 06 (lire cinquantaquattro e centesimi sei) e inoltre il conguaglio in contanti di L. 36. 02 (lire trentasei e centesimi due);
[3]2.° A cedere al Municipio di San Leo la Casermetta all'ingresso di quella citta', ricevendo in permuta la nuova Caserma espressamente costruita da quel Municipio;
[4]3.° A vendere al Municipio di Aulla un palazzo con orto annesso in Aulla al prezzo di L. 18,400 (lire dieciotto mila quattrocento); 4.° Ad acquistare da Giuseppe Quaglia are 17 di terreno presso il forte di Acqui in Alessandria al prezzo di L. 1,037 (lire mille trentasette), e ad alienare le suddette are 17 con altre are demaniali 3. 85 ivi al Conte Paolo Franzini, Maggiore Generale, al prezzo complessivamente di L. 708. 90 (lire settecento otto e centesimi novanta);
[5]5.° A cedere gratuitamente al Municipio di Napoli i diritti appartenenti allo Stato sul terreno dell'emiciclo a destra della strada nazionale alla salita di Capo di Monte, passato il ponte della Sanita' in Napoli;
[6]6.° A cedere al Municipio di Cesena la parte demaniale dell'ex Convento di S. Francesco in Cesena e a ricevere in permuta gli stabili e compensi convenuti fra l'Amministrazione della guerra e quel Municipio con scrittura privata, 28 maggio 1863;
[7]7.° A ratificare una permuta col Municipio di Cervia di stabili in quella citta', per rogito del Notaio cervese Luigi Virgili, 5 febbraio 1863;
[8]8.° Ad approvare la cessione fatta dalla Lista civile al Municipio di Modena del giardino reale, per scrittura privata, 15 luglio 1863;
[9]9.° A cedere al Municipio di Parma il giardino pubblico con accessorii, giusta la convenzione proposta il 13 maggio 1864;
[10]10.° A cedere al Municipio di Livorno i diritti competenti allo Stato nel forte di Antignano e sui terreni da esso dipendenti, ed il giuspatronato su quella chiesa parrocchiale, gli uni e l'altro coi pesi inerenti.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
