Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvato lo stanziamento del fondo straordinario di L. 340,000 al capitolo 82 del bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1862, onde sopperire alle spese che rimangono tutt'ora per ultimare i lavori del censimento della popolazione ordinato con legge del 20 febbraio 1862.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Dat. a Torino addi' 3 marzo 1864.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. PISANELLI.
[12]MANNA.
Testo in vigore dal 16 marzo 1864 al 16 dicembre 2009
