Art. 2
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[1]Nel caso che la provincia di Como o quella di Sondrio, anche unite in consorzio fra loro, o ciascuna di esse costituita in consorzio con altri corpi morali interessati, assumano l'obbligo di aprire fra i laghi di Como e Mezola un canale navigabile con piroscafi, il Governo del Re assegnera', come quota fissa di concorso dello Stato in tale opera, la somma di L. 220 mila fissata per l'eseguimento del canale a piccola sezione, provvedendo al pagamento relativo in quella proporzione e con quelle cautele che verranno dal medesimo giudicate opportune.
[2]Le spese di successiva manutenzione staranno a carico dello Stato finche' non sia diversamente disposto colla promulgazione della nuova Legge dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
