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Ogniqualvolta che per taluno dei casi eccezionali, di cui nella seconda parte dell'articolo 10, o per intelligenze che avessero luogo durante la locazione, si facessero a spese del Governo delle nuove costruzioni, o degli aumenti, o delle sostanziali modificazioni agli stabili concessi in affitto, se ne fara' constare nell'inventario descrittivo, di cui all'articolo 7.°, e rimarranno ad esse applicabili tutti i patti stipulati nella presente convenzione per la consegna, per la manutenzione, per le riparazioni e per la riconsegna di cui agli articoli 8, 10, 12, 16.
Testo in vigore dal 28 maggio 1864 al 16 dicembre 2009
