Art. 21
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Approvato che sia e reso esecutivo il contratto, si procedera' in contraddittorio tra un rappresentante dell'Amministrazione ed il concessionario, o chi per esso, alla consegna della proprieta' cadente in contratto. A tal effetto sara' fatta col concorso di un ingegnere governativo del Genio civile un'esatta descrizione della proprieta' medesima, indicando il rispettivo stato di conservazione, e dopo compiuti i lavori d'abbellimento e copertura secondo il progetto suindicato, verra' fatta pur anche per questi una analoga descrizione estimativa. Dei mobili sara' fatta la stima e redatto regolare inventario, e questi atti, siccome pure quelli riguardanti gli stabili, saranno stesi in doppio esemplare e firmati da coloro che saranno intervenuti alla consegna.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
