Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il concessionario potra' essere ammesso a dimandare parziale diminuzione di canone unicamente per cause speciali di forza maggiore, e cioe' di guerra guerreggiata sul luogo, o di epidemie o di regolamenti ed ordini di sanita', pei quali consti sia impedita l'apertura del teatro, o ne venga disposta la chiusura per un tempo non minore di un mese.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
