Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il collaudo dovra' essere fatto da un ingegnere governativo, tenendo per base il progetto approvato e le descrizioni che andranno a farsi dello stato presente delle diverse parti concedute in uso.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
