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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, ed in altro testo unico quelle sulle pensioni per i militari del Regio esercito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1887.
[4]UMBERTO.
[5]E. Bertole'-Viale.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
