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[1]Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 della legge 4 dicembre 1858, n. 3092, sull'avanzamento nell'armata di mare, nonche' gli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 luglio Tuttavia gli ufficiali attualmente in servizio, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano i diritti derivanti da concorsi fatti, o i requisiti per l'avanzamento in virtu' di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1887.
[4]UMBERTO.
[5]B. Brin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
