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[1]Le norme eventualmente occorrenti per la integrazione della presente legge e per l'applicazione dei capi II e III sono date con Regio decreto da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni, di intesa con il Ministro per le finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 novembre 1942-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - RICCI - HOST VENTURI - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
