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Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurato per il quale sia stata iniziata, a norma della legge stessa, l'assicurazione per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialita' e la natalita', ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sempreche' alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data di inizio della disoccupazione, o alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
