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All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, e' aggiunto il seguente comma: "Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

Testo in vigore dal 23 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-03-03;107~artunico · fonte del testo

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