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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto, saranno emanate le norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonche' tutte le altre occorrenti per l'applicazione della presente legge, coordinandole con le disposizioni gia' vigenti in materia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Giuriati - Volpi - Rocco.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1927 al 2 giugno 1933
