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[1]Si puo' fare luogo all'applicazione del contributo anche per le opere pubbliche eseguite dallo Stato, le quali siano state iniziate dal 1° gennaio 1923 in poi, ma non siano state ultimate alla data della pubblicazione della presente legge.
[2]In questo caso, pero', ove si tratti di opere eseguite da enti col concorso dello Stato, non si fa luogo all'applicazione del contributo a favore dello Stato stesso, quando i proprietari degli immobili abbiano gia' corrisposto il contributo ai detti enti, giusta il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2358.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1927 al 2 giugno 1933
