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[1]Il proprietario dell'immobile o della parte di immobile assoggettata al contributo ha facolta' di sottrarsi al pagamento di questo, dichiarando di preferire l'espropriazione.

[2]Alle espropriazioni da effettuarsi in conseguenza della mancata accettazione del contributo da parte dei proprietari interessati, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli, ferme restando, per quelle da effettuarsi in dipendenza di lavori ferroviari, le norme di cui all'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2112.

[3]Quando si tratti di un'opera pubblica da eseguire mediante concessione, e' in facolta' dell'Amministrazione espropriante di cedere al concessionario, di concerto col Ministro per le finanze, gli immobili espropriati a norma del precedente comma, allo stesso prezzo di espropriazione.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1927 al 2 giugno 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-12-16;2251~art2 · fonte del testo

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