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[1]Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilita', eseguita dallo Stato o da enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni, derivi ad immobili confinanti o prossimi all'opera stessa un aumento di valore, puo' essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento.
[2]La presente disposizione si applica anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti.
[3]Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quelli che fossero sottoposti al concorso nella spesa dell'opera, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1927 al 2 giugno 1933
