Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1991 al 10 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge. 1 Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione. 1 I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 aprile 1991 n. 137

1

- La L. 10 aprile 1991 n. 137 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419". - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 4 della L. 10 aprile 1991 n. 137 e' stato emanato con Decreto 16 dicembre 1991, n. 434, pubblicato in G.U. 21/01/1992, n. 16.

Testo in vigore dal 28 aprile 1991 al 10 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 28 aprile 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 aprile 1991 n. 137

    - La L. 10 aprile 1991 n. 137 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419". - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 4 della L. 10 aprile 1991 n. 137 e' stato emanato con Decreto 16 dicembre 1991, n. 434, pubblicato in G.U. 21/01/1992, n. 16.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;419~art4 · fonte del testo

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