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Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, e' autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto. La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1292~artunico · fonte del testo

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