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Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Testo in vigore dal 7 novembre 1988 al 19 febbraio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art5 · fonte del testo

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