Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolera' a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.
[2]La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sara' fatta alla entrata in vigore della presente legge.
[3]Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualita' di ammortamento sara' fatta, previ i debiti conguagli, dopo che risultera' chiusa la rispettiva partita di conto corrente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
