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[1]La Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolera' a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

[2]La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sara' fatta alla entrata in vigore della presente legge.

[3]Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualita' di ammortamento sara' fatta, previ i debiti conguagli, dopo che risultera' chiusa la rispettiva partita di conto corrente.

Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1398~art6 · fonte del testo

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