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[1]Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, e' sostituito dal seguente:
[2]« A tale scopo la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a ricevere dagli Istituti suddetti in conto corrente fruttifero, allo stesso saggio del comma precedente, le somme necessarie, e destinera' all'estinzione del suo debito capitale la quota di ammortamento compresa nelle annualita' ad essa dovute per la estinzione dei mutui.
[3]« Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalita' dei mutui propri della Cassa, salvo il disposto del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209 ».
[4]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai mutui gia' concessi ed abrogano ogni contraria norma, ferme rimanendo le condizioni di concessione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
