Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti avra' facolta' di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorita' autorizzati, ai fini del collocamento, sui fondi degli Istituti di previdenza.
[2]In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di condizioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.
[3]Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione mutuante dara' la precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.
Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
