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I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario, non potra' superare i 35 anni, restando la possibilita' del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

Testo in vigore dal 5 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1398~art2 · fonte del testo

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