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[1]Fermo restando le disposizioni relative al reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, la tabella di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 954, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada e' sostituita, dalla seguente:
[2]((Tabella A.
[3]Ufficiali: Grado 4° o 5° - Luogotenente generale o console generale comandante la Milizia nazionale della strada (a).. N. 1 Grado 5° o 6° - Console generale o console comandante in 2ª (b)..... » 1 Grado 6° - Console ispettore amministrativo » 1 Grado 6° - Consoli comandanti di gruppo di reparti.......... » 3 Grado 7° - Primi seniori........ » 7 Grado 8° - Seniori........... » 12 Grado 9° - Centurioni.......... » 28 Grado 10° - Capi manipolo........ » 32 ----- Totale.... N. 85
[4](a) Il Comandante la milizia nazionale della strada viene nominato con il grado iniziale di Console generale (grado 5°), e dopo sei anni di carica puo' essere promosso Luogotenente generale (grado 4°). (b) La promozione a Console generale (grado 5°) puo' aver luogo dopo sei anni di grado.
[5]Sottufficiali e truppa:
[6]Marescialli maggiori..................N. 18 Marescialli capi.................... » 21 Marescialli ordinari.................. » 47 Brigadieri....................... » 106 Vice brigadieri.................... » 112 Militi scelti..................... » 260 Militi......................... » 1.071 ----- Totale..........................N. 1.635))
Testo in vigore dal 8 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
