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[1]La tabella di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1941, n. 941, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada, e' sostituita dalla seguente:
[2]Tabella A.
[3]Ufficiali: Grado 4° o 5° - Luogotenente generale o console generale comandante la Milizia nazionale della strada (a).. N. 1 Grado 5° o 6° - Console generale o console comandante in 2ª (b)..... » 1 Grado 6° - Console ispettore amministrativo » 1 Grado 6° - Consoli comandanti di gruppo di reparti.......... » 3 Grado 7° - Primi seniori........ » 7 Grado 8° - Seniori........... » 12 Grado 9° - Centurioni.......... » 28 Grado 10° - Capi manipolo........ » 32 ----- Totale.... N. 85
[4](a) Il Comandante la milizia nazionale della strada viene nominato con il grado iniziale di Console generale (grado 5°), e dopo sei anni di carica puo' essere promosso Luogotenente generale (grado 4°). (b) La promozione a Console generale (grado 5°) puo' aver luogo dopo sei anni di grado.
[5]Sottufficiali e truppa: Marescialli maggiori............ N. 18 Marescialli capi.............. » 21 Marescialli ordinari............ » 47 Brigadieri................. » 106 Vice brigadieri.............. » 112 Militi scelti............... » 260 Militi................... » 1.071 ----- Totale................... N. 1.635
Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
