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[1]Il Ministro per le finanze provvedera', con suo decreto, ad introdurre nel bilancio di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34, le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Crollalanza - Jung
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 10 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
