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[1]Al grado di maresciallo potranno essere promossi a scelta assoluta i brigadieri della Milizia nazionale della strada che abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno due anni di servizio ininterrotto.
[2]Ai marescialli competono gli stipendi, gli assegni e le indennita' spettanti ai pari grado della Milizia nazionale forestale, nella stessa misura e con le stesse modalita' di concessione per questa stabilite, ad eccezione delle sotto indicate indennita':
[3]1° soprassoldo giornaliero per i militari a cavallo (articolo 141 del regolamento per la Milizia nazionale forestale emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, ed approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1907);
[4]2° indennita' giornaliera foraggio (art. 141 del precitato regolamento);
[5]3° supplemento della indennita' di trasferta per coloro che prestano servizio a cavallo (art. 123 lettera e) del precitato regolamento);
[6]4° supplemento dell'indennita' di pernottazione per coloro che prestano servizio a cavallo (art. 124, ultimo capoverso, del precitato regolamento).
Testo in vigore dal 10 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
