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[1]La tabella A allegata alla legge 24 marzo 1930, n. 537, relativa alla Milizia nazionale della strada, e' modificata come segue:
[2]TABELLA A.
[3]((SERVIZIO PERMANENTE.
[4]Ufficiali.
[5]Grado 5°o 6° -Console generale o Console comandante della Specialita'..................N. 1 » 6° Console comandante in 2°............» 1 » 7° Primo seniore ispettore amministrativo.....» 1 » 7° od 8°- Primi -seniori o Seniori comandanti di gruppo reparti............... » 4 » 8° Centurioni...................» 21 » 10° - Capi manipolo.................. » 18
[6]Il comandante della Specialita' Viene nominato col grado iniziale di console (grado 6°), e dopo sei anni di carica puo' essere promosso console generale (grado 5°).
[7]Sottufficiali e truppa.
[8]Marescialli maggiori.................... N. 7 Marescialli capi...................... » 9 Marescialli, ordinari....................» 10 Brigadieri e vice brigadieri................ » 138 Militi scelti........................» 144 Militi........................... » 546)) ((Nell'organico della Specialita' saranno mantenuti disponibili, nei vari bradi, i posti per il ricollocamento in ruolo delle unita' collocate fuori ruolo alle dipendenze delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana in base al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1907, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936, n. 16)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1938 al 25 giugno 1939
